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Detrazioni fiscali

Introduzione

È il momento giusto per acquistare una tenda da sole Careddu Group! Infatti, fino al 31 dicembre 2020 si potrà approfittare delle agevolazioni fiscali previste dalla Legge e ottenere una detrazione BONUS del 50 % sull’installazione di tende da sole e pergole per la schermatura solare.

Un’occasione imperdibile per impreziosire la propria abitazione con un prodotto che protegge dalla luce e contribuisce a mantenere la temperatura interna ideale.

Careddu Group presenta una guida di facile ed immediata comprensione per introdurre questo tema rivolgendosi a chi si appresta a rinnovare il proprio immobile con una nuova schermatura solare. L’intento è quello di spiegare i punti cardine della normativa rimandando per ulteriori approfondimenti alle Autorità competenti.

Che cos’è la detrazione fiscale

Ai sensi della Legge 205 del 27/12/2017, cosidetta legge di Bilancio 2018 è stata confermata e prorogata la detrazione fiscale relativa ai costi sostenuti per l’installazione di schermature solari per i quali è previsto un bonus del 50% in dieci anni.

La detrazione fiscale è una diminuzione delle imposte che nel caso di coloro che compilano il modello 730 potrebbe trasformarsi in un vero e proprio rimborso delle tasse versate.

Con la nuova normativa rimangono fermi i limiti di questa agevolazioni che prevede un tetto alla detrazione di complessivi € 60.000 pari a costi sostenuti per € 120.000 in relazione a tutti gli interventi di efficientamento energetico effettuati nel singolo anno.

Saranno detraibili le spese sostenute fino al 31 dicembre 2020.

Si beneficerà del bonus fiscale per 10 anni: Infatti chiunque dovesse acquistare una schermatura solare dell’importo di 8.000 Euro, potrà godere di un bonus di € 400 per i successivi 10 anni. Tale importo andrà infatti a sottrarsi alle imposte da versare, ovvero già versate (incrementando il rimborso fiscale da 730).

Quali immobili ne sono soggetti?

Installazioni ex novo o sostituzioni complete di schermature solari su edifici residenziali (o parti di essi) di qualsivoglia categoria catastale purché riscaldati Edifici (o parti di essi) destinati all’attività di impresa o all’attività professionale (quindi anche ristoranti, alberghi o altre attività commerciali) Immobili in regola con il pagamento dei tributi comunali.

In sintesi gli immobili oggetto di posa di schermature solari devono essere esistenti ed iscritti al catasto ovvero con richiesta di iscrizione documentabile in corso.

Ne sono esclusi gli immobili in costruzione o interventi assimilabili come gli ampliamenti.

Chi può usufruirne?

I contribuenti, residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto dell’intervento.

I titolari di reddito d’impresa possono dedurre fiscalmente la quota di ammortamento della spesa sostenuta al netto dell’IVA (detraibile) ed inoltre beneficiare della presente detrazione

  • persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni
  • i titolari di diritto reale sull’immobile
  • i condomini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali
  • gli inquilini
  • coloro che hanno l’immobile in comodato
  • i contribuenti che conseguono reddito d’impresa
  • le associazioni tra professionisti
  • gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale

Riassumendo:

Tutti i contribuenti (compresi gli esercenti arti o professioni) residenti o non residenti che abbiano un reddito su cui pagare le imposte (IRPEF o IRES) Il beneficio è eventualmente trasferibile in caso di cessione del fabbricato; resta in capo al conduttore in caso di cessazione del contratto di locazione; è trasmissibile agli eredi che mantengano la detenzione del bene in caso di decesso.

Quali schermature solari rientrano nella normativa?

Il Decreto Legislativo non pone limiti prestazionali ai prodotti e/o livelli di prestazione minimi della classe di schermatura solare e/o Fattore Solare. Possono fruire della detrazione le tende esterne a bracci pieghevoli, a rullo, capottine pieghevoli, ad impacchettamento e a lamelle orientabili. Tutte le nostre tende da sole rientrano in questa categoria.

Per ottenere la detrazione le schermature solari devono rispondere ai seguenti requisiti fondamentali:

  • Devono essere applicate in modo solidale con l’involucro edilizio e non liberamente montabili e smontabili dall’utente;
  • Possono essere applicate, rispetto alla superficie vetrata, all’interno, all’esterno o integrate;
  • Possono essere in combinazioni con vetrate o autonome (aggettanti), cioè sporgenti rispetto alla parete;
  • Devono essere mobili; – Devono essere schermature “tecniche”;
  • Non è necessario il ricorso a tecnici o professionisti per l’asservimento dei calcoli o dei valori inerenti una riduzione energetica.
  • Per le chiusure oscuranti (persiane, veneziane, tapparelle, ecc.), vengono considerati validi tutti gli orientamenti;
  • Per le schermature non in combinazione con vetrate, vengono escluse quelle con orientamento NORD.

Non possono fruire dell’agevolazione gli interventi di sostituzione parziale di componenti del prodotto, quali telo, motori, manovre, ecc..

Quale documentazione deve presentare il fruitore della detrazione?

Il fruitore deve assicurarsi che il rivenditore emetta fattura con tutti i parametri indicati al paragrafo 6.

I privati devono provvedere al pagamento tramite le opzioni bancarie riservate ai bonifici per eco-bonus “RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA” (le banche hanno già predisposto una modulistica ad hoc) mentre i contribuenti titolari di reddito d’impresa sono esonerati dall’obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale.

L’importo della fattura verrà accreditato al rivenditore, con una trattenuta dell’8% sull’imponibile della fattura (IVA 22% esclusa), che costituirà un suo credito di imposta.

Indicare nel bonifico:

  • Saldo fattura n. …. del …..
  • Il codice fiscale del singolo o di tutti i beneficiari della detrazione
  • I riferimenti alla normativa vigente (causale L. 296/06)
  • I riferimenti dell’unita immobiliare (via etc.)
  • Il numero di Partita IVA o il Codice Fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico

La documentazione deve essere trasmessa all’Enea esclusivamente attraverso l’apposito sito web entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori Nel campo dell’allegato F relativo al risparmio energetico stimato e alla classe di schermatura solare è possibile inserire il valore “0”.

Presentare copia della documentazione al proprio consulente fiscale (commercialista o Caf) e conservarla per almeno 10 anni (non ci sono comunicazioni da fare all’Agenzia delle Entrate prima di iniziare i lavori e neanche in caso di prosecuzione dei lavori oltre l’anno in cui sono iniziati). La documentazione può essere redatta anche dal singolo utente.

Quale documentazione deve fornire il rivenditore?

Il rivenditore deve emettere fattura con i seguenti riferimenti:

  • Nome e tipo di prodotto
  • Se ci sono più intestatari la fattura deve essere cointestata
  • Dichiarazione che il prodotto è conforme a «Schermature solari mobili ai sensi del D.L. 311/2006 allegato M.»
  • Riportare eventualmente il riferimento alla L. 296/06
    G TOT relativo ad ogni singola schermatura solare (classe di prestazione energetica) secondo la norma EN 14501 (vedere focus g tot, paragrafo 8).
  • Unità di misura e relativi metri quadri

Fruitori della detrazione

I titolari di reddito d’impresa possono fruire della detrazione con riferimento ai fabbricati strumentali da essi utilizzati nell’esercizio della loro attività imprenditoriale.

Non possono fruire dell’agevolazione

Le imprese di costruzione, ristrutturazione edilizia e vendita, per le spese sostenute per interventi su immobili merce (destinati alla vendita) o su immobili concessi in locazione, poiché non sono gli utilizzatori dei beni.

Ristrutturazioni

In caso di ristrutturazione senza demolizione ma con ampliamenti, non è possibile fare riferimento al comma 34 dell art. 1 Finanziaria 2007 (riqualificazione globale dell’edificio), ma vanno applicati i singoli commi, da 345 a 347 e solo per la parte non ampliata.

Focus: fattore solare (GTOT)

Il fattore solare g (trasmissione totale dell’energia solare) è il rapporto tra l’energia solare totale trasmessa in una stanza attraverso una finestra e l’energia solare incidente sulla finestra: g è il fattore solare del vetro.

Il gtot è il fattore solare della combinazione di vetro e dispositivo di controllo solare, e caratterizza la prestazione globale d’insieme.

Il fattore solare viene misurato secondo la norma EN 14501:2006 “Tende e chiusure oscuranti – Benessere termico e visivo – Caratteristiche prestazionali e classificazione”, che classifica la prestazione di una schermatura solare in classi:

  • gtot >= 0,50 (classe 0 – giudizio decisamente minimo)
  • 0,35 <= gtot < 0,50 (classe 1 – giudizio minimo)
  • 0,15 <= gtot < 0,35 (2 classe – giudizio moderato)
  • 0,10 <= gtot < 0,15 (3 classe – giudizio buono)
  • gtot < 0,10 (4 classe – giudizio ottimo).

Il fattore gtot è rintracciabile per i rivenditori Careddu Group nelle schede dei campionari tessuti.

Link utili

 

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